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Il termine tribunale deriva dal latino tribunal, che indicava la tribuna dalla quale il giudice amministrava la giustizia. Nell’ordinamento giudiziario italiano, il tribunale è l’organo giurisdizionale di primo grado che esercita le proprie funzioni in composizione monocratica o collegiale.

Il tribunale di Pordenone esercita la propria giurisdizione sul territorio di competenza, assicurando l’amministrazione della giustizia in ambito civile e penale a tutela dei diritti dei cittadini e nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e indipendenza della funzione giudiziaria.

In materia civile, il tribunale è competente per tutte le controversie che non rientrano nella competenza del giudice di pace. È inoltre competente, in via esclusiva, per le cause relative allo stato e alla capacità delle persone, per la querela di falso, per la dichiarazione di fallimento e per le procedure che ne derivano, nonché per le controversie di valore indeterminabile. Il tribunale esercita altresì funzioni di giudice di appello avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace.

In materia penale, il tribunale ordinario esercita la giurisdizione di primo grado per tutti i reati che non rientrano nella competenza del giudice di pace o della Corte di assise.

La funzione fondamentale del tribunale è quella di garantire ai cittadini una risposta di giustizia equa ed efficace, assicurando la definizione delle controversie – sia di particolare complessità sia di modesta entità – entro tempi ragionevoli. La “ragionevole durata del processo” costituisce infatti un obiettivo primario dell’amministrazione della giustizia ed è riconosciuta come valore fondamentale dalla Costituzione italiana.

Tale principio trova espresso riconoscimento nell’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che sancisce il diritto di ogni persona a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti a un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, per la determinazione dei diritti e dei doveri di carattere civile e per l’accertamento di ogni accusa in materia penale. Gli stessi principi sono ribaditi dall’articolo 111 Cost., che assicura lo svolgimento del processo nel rispetto della parità tra le parti, dell’imparzialità e della terzietà del giudice, nonché della sua ragionevole durata.

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